14 giugno 2019 – Tassazione agevolata delle prestazioni integrative.
Con precedente comunicato in data 14 gennaio scorso gli Associati sono stati informati della decisione favorevole della Corte di Cassazione, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso della Agenzia delle Entrate contro il riconoscimento nel merito della applicazione della disciplina di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n.252/2005 alle prestazioni erogate dal cessato Fondo integrativo aziendale INPS.
Al contempo, abbiamo dato informazioni sulla evoluzione favorevole – confermata anche di recente dall’Avvocato Schillaci – dei procedimenti-pilota attivati dal nostro Sindacato, in linea con l’iniziativa del Sindacato ex dipendenti INPS, in forza della quale l’Amministrazione dell’INPS è stata estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione.
Tale principio non può che valere anche nei confronti dell’INAIL.
Con l’occasione si fa presente che sono all’esame della Corte di Cassazione ulteriori ricorsi, portati avanti dai due Sindacati ex dipendenti INPS e INAIL contro l’Agenzia delle Entrate, per i quali sussistono, nel merito, decisioni favorevoli delle Commissioni Territoriali Regionali.
È pertanto necessario evitare che nei confronti dell’Agenzia delle Entrate intervengano termini prescrizionali.
Allo stato sono all’esame dei due Sindacati ex dipendenti INPS/INAIL nuove iniziative per le quali è stata già elaborata ulteriore motivata documentazione, utile per la riconoscimento nel merito della citata disciplina di cui all’art.11, comma 6, del Dlg. N. 252/2005 per le prestazioni erogate dai Fondi integrativi aziendali INAIL e INPS.
Il contenzioso in atto sarà proseguito con ogni mezzo nei termini e nelle modalità che verranno tempestivamente comunicate da questa Segreteria Nazionale mediante messaggi sul presente “Sito” del Sindacato.
Questo è anche un pressante invito ad aggiornarsi sui nuovi sistemi di comunicazione anche attraverso la collaborazione di familiari esperti!