Pubblicazione delle circolari,
delle comunicazioni e delle infomazioni per gli iscritti relative all’attività sindacale

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TASSAZIONE AGEVOLATA

14/01/2019

Si comunica che il nutrito contenzioso tributario, promosso dal nostro Sindacato e dai colleghi dell’ASNPDINPS, di cui si è già dato notizia, si è arricchito della prima decisione della Corte di Cassazione.

Infatti la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con sentenza n.32082/18 del 12 dicembre 2018, ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un ex-dipendente INPS che aveva ottenuto il riconoscimento nel merito (applicazione della disciplina di cui all’art.11, comma 6, del D.Lgv. 252/2001 sulla pensione integrativa) sia in Commissione Tributaria Provinciale che Regionale.

Pur se la decisione di cui trattasi ha pronunziato l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate per motivi diversi dal merito, quest’ultimo risulta riconfermato nella predetta sentenza, la quale ha anche precisato – richiamando la sua decisione n.26181/2011 – che non sussiste, ai fini della disciplina fiscale, alcuna distinzione tra fondi pensione vecchi e nuovi.

Di grande rilievo anche il fatto che la Corte ha estromesso l’INPS dal giudizio per difetto di legittimazione passiva in quanto sostituto d’imposta e, come tale, mero esecutore delle direttive dell’Agenzia delle Entrate.