Personale Pensionato
– Art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (perequazione cumulata delle
pensioni).
E’ stata attivata la funzione di ricalcolo delle posizioni pensionistiche per le quali il Casellario Centrale dei Pensionati ha fornito l’elaborazione degli incrementi di perequazione automatica delle pensioni spettanti per il 2010 e/o 2011 Tali incrementi sono stati elaborati dal predetto Casellario sulla base della variazione percentuale accertata dall’ISTAT nella misura definitiva dello 0,7 % (uguale a quella previsionale) per l’anno 2010 e fissata nella misura previsionale dell’I,4 % per l’anno 2011 (decreto 19 novembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n, 279 del 29/11/2010), Nel fare presente che l’aliquota percentuale applicata per l’anno 2011 è pari al valore indicato in cedola alla voce “4296” diviso 1.000, si raccomanda di prestare particolare attenzione alla verifica delle cedole in questione, provvedendo all’ immediata segnalazione, a mezzo fax (n. 06/54872890), delle eventuali anomalie che dovessero essere riscontrate.
Per quanto concerne, in particolare, i trattamenti ai superstiti, si fa presente che per effetto di detto ricalcolo sono state elaborate dal sistema informatico le regolazioni economiche pregresse conseguenti alla digitazione dei redditi 2010 e 2011 Cv. nota del 29 aprile 2011 avente per oggetto “Titolari di trattamento ai superstiti. Art. 1, comma 41, della legge n.335/1995 di riforma del sistema pensionistico. Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi propri del beneficiario. Dichiarazione di responsabilità”) Ciò in quanto non tutte le Strutture Territoriali hanno provveduto, come ripetutamente richiesto, a dare comunicazione a questa Direzione Centrale degli inserimenti operati, ai fini dell’attivazione della funzione di ricalcolo delle posizioni interessate.
Per i conguagli negativi scaturiti per effetto di quanto sopra che, al netto del rimborso fiscale (voce 8884), sono risultati di importo superiore ad € 100,00, è stata inserita una somma a compensazione (voce 6214), il cui recupero, se inferiore ad € 2.000,00, verrà effettuato in rate mensili consecutive di € 50,00 ciascuna, decorrenti dal mese di ottobre 2011.
Per tali posizioni, l’Unità dovrà dare formale comunicazione al titolare dell’avvenuta
rideterminazione del trattamento pensionistico, sulla base dei redditi a suo tempo dichiarati e del recupero rateale della conseguente somma a debito.
Per i conguagli negativi superiori ad € 2.000,00, la rateazione verrà impostata direttamente dallo scrivente Ufficio, con riferimento al quinto dei trattamenti pensionistici
complessivamente percepiti dal titolare, dandone comunicazione agli interessati.
– Art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (tassazione cumulata delle pensioni)
A decorrere dal mese di settembre, per i trattamenti pensionistici soggetti alle disposizioni di cui all’art. 8 del D.lgs 314/97, è stata applicata l’aliquota Irpef comunicata dal Casellario
Centrale dei Pensionati per l’anno in corso e contestualmente è stato operato il relativo conguaglio fiscale per il periodo gennaio-agosto 20 Il.
In caso di conguaglio negativo, esposto in cedola alla voce 8849, è stato impostato il relativo recupero in n. 4 rate mensili consecutive (da settembre a dicembre 20 Il), mediante la voce 8886; mentre il rimborso dell’eventuale conguaglio a credito è stato effettuato, in unica soluzione, con la voce 8884.