Pubblicazione delle circolari,
delle comunicazioni e delle infomazioni per gli iscritti relative all’attività sindacale

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Detrazioni d’imposta

21/01/2010

DICHIARAZIONE ANNUALE PER IL DIRITTO ALLA DETRAZIONI DI IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO.

La legge finanziaria 2008 prevede che ogni anno sia presentata la dichiarzione per il diritto alle detrazioni di imposta che spettano se il reddito complessivo annuo del familiare a carico non supera euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili). La detrazione spetta dall’inizio del mese in cui si ha in carico il familiare; se nel corso dell’anno il familiare a carico supera il limite di reddito si perde il diritto alla detrazione per l’intero periodo di imposta.

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non convivente).

2) FIGLI A CARICO

Sono considerati a carico (indipendentemente dall’eta’, dalla convivenza con il genitore richiedente, dalla residenza in italia dall’attivita’ svolta e dallo stato civile) i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati ed affiliati.

La misura percentuale di cui si puo’ usufruire della detrazione e’:

a) 100% in caso di coniuge fiscalmente a carico del richiedente;

b) 50% se il coniuge non e’ a carico e la detrazione e’ ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito piu’ elevato;

c) 100% in mancanza di accordo, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio al genitore affidatario;

d) 50% in caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, tra i genitori.

Per il primo figlio si applicano, se piu’ convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico nei seguenti casi: quando l’altro genitore e’ deceduto e non c’e’ stato altro matrimonio o il dichiarante e’ legalmente ed effettivamente separato; l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti non e’ coniugato o e’ legalmente ed effettivamente separato; vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non e’ coniugato o e’ legalmente ed effettivamente separato.

3) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti indicati nell’art. 433 del c.c. se conviventi con il contribuente o se percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria. Sono consideratia altri familiari: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i nipoti in linea diretta, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle anche unilaterali. La misura percentuale di cui si può usufruire va ripartita “pro quota” tra coloro che ne hanno diritto.

Si rammenta che, in caso di mancata compilazione e presentazione del modulo di richiesta entro i termini fissati dall’Ente erogatore della pensione principale, le detrazioni eventualmente attribuite verrano revocate con recupero.