Notizie informative su provvedimenti di carattere generale riguardanti le competenze mensilmente corrisposte al personale pensionato
Competenze mese di gennaio 2010
Perequazione provvisoria dei trattamenti pensionistici per l’anno 2010 (art. 34, 3° comma, della legge n. 448/1998).
In attesa che il Casellario Centrale dei Pensionati comunichi le aliquote di perequazione delle pensioni spettanti per l’anno 2010, a decorrere dal 1 gennaio 2010 i trattamenti pensionistici sono stati, provvisoriamente, incrementati sulla base della percentuale di aumento dello 0,7% fissata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2009, applicata con le seguenti modalita’:
a) 0,7% se l’imponibile complessivo del soggetto (voce 4482) e’ contenuto entro la somma di Euro 29.783,00;
b) 0,53% se detto imponibile supera la somma di Euro 29.783,00.
Competenze mese di dicembre 2009
Conguaglio fiscale.
Con le competenze del mese e’ stato effettuato il conguaglio fiscale di fine anno nei confronti di tutti i dipendenti ed ex dipendenti.Si fa presente che l’importo e’ comprensivo delle ritenute fiscali del mese.
Tredicesima mensilita’
Si rappresenta che, come ogni anno, la tassazione sulla tredicesima mensilita’ e’ stata operata applicando l’aliquota corrispondente al massimo scaglione raggiunto dal dipendente per le competenze erogate dall’Istituto per l’anno in corso.
Competenze mese di settembre 2009
Perequazione cumulata delle pensioni secondo il sistema introdotto dalla legge n. 448/1998.
È stata esposta in cedola la voce “4296”, relativa all’aliquota di perequazione spettante per l’anno 2009, che non è stato possibile, per un disguido tecnico, indicare sulle cedole dello scorso mese di luglio.
Competenze mese di luglio 2009
Perequazione cumulata delle pensioni secondo il sistema introdotto dalla legge n. 448/1998.
È stata attivata la funzione di ricalcolo delle posizioni pensionistiche per le quali il Casellario Centrale dei Pensionati ha fornito l’elaborazione degli incrementi di perequazione automatica delle pensioni spettanti per il 2008 e il 2009.
Le aliquote di perequazione comunicate dal predetto Casellario sono state calcolate sulla base della variazione percentuale accertata dall’ISTAT nella misura definitiva dell’1,7% per l’anno 2008 (quella previsionale era dell’1,6%) e nella misura provvisoria del 3,3% per l’anno 2009.
Apposita comunicazione in tal senso è in corso di invio, a cura dello scrivente Ufficio, ai pensionati per i quali è un ricalcolo positivo.
Nel fare presente che l’aliquota percentuale spettante per l’anno 2009 è pari all’importo esposto in cedola con la voce “4296” diviso 1.000, si raccomanda di prestare particolare attenzione alla verifica delle cedole in questione, provvedendo all’immediata segnalazione a mezzo fax (06 54872890) delle eventuali anomalie che dovessero essere riscontrate.
Per quanto concerne in particolare i trattamenti ai superstiti, si fa presente che, per effetto di detto ricalcolo, sono state elaborate dal sistema informatico le regolazioni economiche pregresse, conseguenti alla digitazione dei redditi 2008 e 2009 (v. nota del 23 gennaio 2009 avente per oggetto “Art 1, comma 41, della legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico. Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario”).
Ciò, in quanto non tutte le Strutture Territoriali hanno provveduto, come ripetutamente richiesto, a dare comunicazione a questa Direzione Centrale degli inserimenti a suo tempo operati, ai fini dell’attivazione della funzione di ricalcolo delle posizioni interessate.
Per i conguagli negativi scaturiti per effetto di quanto sopra che, al netto del rimborso fiscale (voce 8884), sono risultati compresi tra €. 100,00 ed €. 999,00, è stata inserita una somma di compensazione (voce 6214), il cui recupero verrà effettuato in rate mensili consecutive e €. 50,00 ciascuna, decorrenti dal mese di agosto 2009.
Per le posizioni interessate, dovrà essere data al titolare formale comunicazione dell’avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base dei redditi a suo tempo dichiarati e del recupero rateale della conseguente somma a debito.
Per i conguagli negativi superiori ad €. 999,00 la rateazione verrà impostata direttamente dallo scrivente Ufficio, con riferimento al quinto dei trattamenti pensionistici complessivamente percepiti dal titolare, dandone comunicazione agli interessati.
Competenze del mese di marzo 2009
Perequazione cumulata delle pensioni secondo il sistema introdotto dalla legge n. 448/1998.
Anche quest’anno, in ottemperanza al disposto dell’art. 34, 3° comma, della legge 448/1998, è stata attribuita, nel mese di gennaio, sulle posizioni pensionistiche la stessa aliquota di perequazione comunicata dal Casellario Centrale dei Pensionati per l’anno 2008, da conguagliarsi allorchè perverrà la comunicazione definitiva da parte dello stesso dell’aumento di rivalutazione spettante dall’aumento di rivalutazione spettante dal 1° gennaio 2009.
Tale provvedimento non ha potuto interessare le posizioni pensionistiche per le quali il Casellario ha comunicato per l’anno 2008 un’aliquota percentuale pari a zero, in quanto superiore al limite di otto volte il trattamento minimo INPS (€. 3.489,12) previsto dall’art. 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Peraltro, avendo oggi certezza del valore minimo dell’aliquota che sarà fissata per l’anno in corso, si è provveduto per queste ultime posizioni all’attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dello stesso incremento di perequazione applicato per l’anno 2007, a suo tempo calcolato dal Casellario con riferimento all’aliquota del 2% vigente per quell’anno.
Apposita comunicazione agli interessati è in corso di invio tramite POSTEL.
Competenze del mese di gennaio 2009
Personale dipendente iscritto al Fondo integrativo di previdenza di cui al Regolamento approvato con D.M. 30 maggio 1969.
Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dall’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute, e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, ha fissato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni nella misura definitiva, dell’1,7 % dal 1° gennaio 2008 e nella misura previsionale del 3,3 % dal 1° gennaio 2009, salvo conguagli oda effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Sulla base di tali aliquote percentuali si è provveduto alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, delle pensioni teoriche Fondo ex art.64 della legge n. 144/1999 (voce 4910) ed al conseguente adeguamento del contributo di solidarietà previsto dal comma 5 di detta disposizione (voce 7270).
Perequazione cumulata delle pensioni secondo il sistema introdotto dalla legge n. 448/1998
È stato attribuito l’incremento di perequazione automatica relativo all’anno 2009, determinato in via provvisoria sulla base dei dati comunicati dal Casellario Centrale dei Pensionati per l’anno precedente (art. 34, 3° comma, della legge n. 448/1998), da conguagliarsi allorchè perverrà la comunicazione definitiva da parte del Casellario medesimo, dell’aumento di rivalutazione spettante dal 1° gennaio 2008.
Quanto sopra dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza – nei modi di ciascuna Unità riterrà più idonei allo scopo – dei titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Istituto.