Pubblicazione delle circolari,
delle comunicazioni e delle infomazioni per gli iscritti relative all’attività sindacale

Pubblicazione delle circolari,
delle comunicazioni e delle infomazioni per gli iscritti relative all’attività sindacale

Pubblicazione delle circolari,
delle comunicazioni e delle infomazioni per gli iscritti relative all’attività sindacale

AGGIORNAMENTI NOTIZIE

10/02/2022

Contenzioso con l’Agenzia delle Entrate per la tassazione agevolata

La Palla passa alla Corte Costituzionale

Il 12 novembre dello scorso anno, quando abbiamo pubblicato le ultime notizie sulla vertenza riguardante l’applicazione della tassazione agevolata ex legge n. 252/2005 sulle nostre pensioni integrative, eravamo in attesa di conoscere la decisione della Cassazione nella causa Mastrigli. Ebbene, ancora una volta la Suprema Corte ha deciso di … non decidere, ripassando la palla alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Nel frattempo continua a crescere il numero delle sentenze favorevoli ai ricorrenti pronunciate da numerose Commissioni Tributarie Provinciali (di Palermo, di Siena, di Lecce, ecc.).

La novità che desideriamo portare a conoscenza dei nostri soci e a tutti gli amici pensionati Inail, titolari di pensione integrativa, riguarda un’ordinanza emanata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina nello scorso mese di luglio, la quale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005, in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, disponendo la sospensione del giudizio e ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, il Giudice Tributario di Latina ha ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche (diverso trattamento fiscale delle pensioni dei dipendenti del settore pubblico rispetto a quelle percepite dai lavoratori del settore privato)..

Per ciò che concerne la rilevanza della questione, l’ordinanza ha affermato che “la (questione) stessa non è esclusa dalla regola. transitoria, dettata sia dall’art. 23, comma 5, decreto legislativo n. 252/2005, sia dall’art. 1, comma 156, legge n. 205/2017, secondo cui «Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti»; non si può’ fare leva sulla circostanza che i montanti della pensione complementare del ricorrente sono maturati entro il 31 dicembre 2000, in quanto il relativo fondo è cessato in data 1° ottobre 1999. Infatti tale regola transitoria riguarda «i montanti» delle prestazioni previdenziali complementari, vale a dire i contributi versati: la disciplina previgente fatta salva dalle citate disposizioni riguarda dunque tali contributi, e non il regime fiscale delle prestazioni previdenziali, che è qui oggetto del contendere”.

La Commissione Tributaria di Latina ha aderito dunque alla nostra tesi sulla questione dei “montanti”,  affermando che la “disciplina previgente” riguarda il regime fiscale dei contributi versati, a carico dei fondi e non dei beneficiari delle prestazioni e che il 5° comma dell’art. 23 non riguarda invece le prestazioni, alle quali si deve applicare di conseguenza la norma a regime del comma 6 dell’art. 11 (“le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo …”).

La palla passa quindi alla Corte Costituzionale, che nella sua decisione si esprimerà e farà chiarezza anche su questo aspetto, togliendo le … castagne dal fuoco alla Corte di Cassazione. Almeno, ce lo auguriamo.        

 

 La Segreteria Nazionale