La ormai storica vertenza per la corretta applicazione sulle nostre pensioni complementari delle agevolazioni fiscali ex legge 252/2005, resta “bloccata” in attesa della pronuncia della Cassazione sul primo dei nostri ricorsi/pilota (Mastrigli) discusso in Camera di consiglio già dall’8 Agosto scorso, e del cui esito, gli Uffici, giustificandosi con il Covid, non forniscono notizie di alcun genere. Ritardo ed alibi sospetti, lo pensiamo tutti, che oltre a lasciarci interdetti, fanno attenuare le speranze. E ciò, nonostante a livello provinciale e regionale le rispettive Commissioni tributarie continuino a pronunciarsi favorevolmente (alcune Agenzie locali hanno dato addirittura corso al pagamento e la sentenza della C.T.R. Puglia Sez.Distr. Lecce n. 2559/2020 non è stata impugnata ed è passata in giudicato), mentre l’Agenzia delle Entrate ostinatamente continua ad impugnare ed a ricorrere in Cassazione!
Inoltre stiamo predisponendoci a “riattivare” le vertenze non risolte degli ex art.15 legge n.88/1989, a seguito di una recente retromarcia dell’Amministrazione in esito ad un ricorso da noi sostenuto e vinto in appello con condanna alle spese dell’Amm.ne. La novità consiste nel fatto che, per la prima volta, l’Inail ha ufficialmente rinunciato ad impugnare la sentenza, comunicando all’interessata la decisione di corrisponderle il dovuto (una somma certamente considerevole tenuto conto che la collega è cessata dal lontano 1994!!!).
Un risultato di nostra grande soddisfazione, che censura drasticamente l’assurda posizione, fin qui tenuta ottusamente dall’Inail, di riconoscere, nel calcolo della pensione integrativa, l’indennità di funzione, solo dal 1° Gennaio 1997 e non dalla data di effettivo svolgimento delle funzioni stesse, determinando così un’odiosa ed arbitraria discriminazione tra colleghi in identiche situazioni.
LA SEGRETERIA NAZIONALE