Indennità integrativa speciale.
Tassazione all’87,50%.
Su specifico interpello dell’INAIL alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è stato posto il quesito se l’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27.5.1959, n. 324, entrata a far parte della retribuzione e come tale inclusa nella base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo e obbligatorio, potesse o meno essere ammessa a godere dell’agevolazione fiscale dell’87,50%.
Detta Direzione Centrale, con parere reso all’INAIL, in data 12 febbraio 2007 – prot- 95412/2007, ha precisato che le prestazioni, di natura previdenziale – comprendente l’indennità integrativa speciale ovvero solo questa – erogate dai fondi integrativi, presso Enti del parastato, devono essere assoggettate a tassazione nella misura dell’87,50%.